

Con decreto del 14.12.2009 il Giudice Tutelare di Cagliari, Dott.ssa Emanuela Cugusi, ha rigettato la domanda di una persona non affetta da alcuna patologia per la nomina, in proprio favore, di un AdS. L’AdS nel ricorso è stato indicato nominativamente perché, nel caso il ricorrente si trovi in una situazione di incapacità di intendere e di volere in conseguenza di una malattia, possa attuare la volontà precedente manifestata tramite scrittura privata, che – nel caso specifico – recava la direttiva di non essere mantenuta in uno stato di incoscienza permanente, di demenza avanzata tramite trattamenti o soltanto di sostegno vitale con idratazione o alimentazione forzata). Il G.T., richiamando al vero senso e finalità dell’AdS come strumento di protezione giuridica, ha rifiutato il ricorso, evidenziando, con argomentate motivazioni, la necessaria attualità della malattia. Pubblichiamo dal sito www.filodiritto.com
Con una interessante e argomentata pronuncia il Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di una persona non affetta da alcuna patologia per la nomina, in proprio favore, di un amministratore di sostegno, indicato nominativamente, affinché, nell'ipotesi che la stessa ricorrente vi trovi in una situazione di incapacità di intendere e di volere in conseguenza di una malattia, l'amministratore attui la volontà precedentemente manifestata in una scrittura privata (che reca la direttiva di non essere mantenuta in uno stato di incoscienza permanente o di demenza avanzata mediante trattamenti farmacologici, chirurgici e/o meccanici, o anche soltanto di sostegno vitale con idratazione o alimentazione forzata).
Il Giudice confuta le tesi poste a fondamento di alcuni provvedimenti che hanno ammesso l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno per soggetti in piena salute, psichica e fisica, considerando che la nomina anticipata di un amministratore, con efficacia condizionata al successivo, eventuale sopraggiungere di un'infermità tale da determinare uno stato di incapacità psichica, è una strada obbligata per assicurare una tutela piena ed effettiva dei diritti sopra richiamati.
Secondo il Giudice "La necessaria attualità della malattia si ricava anche dalle espresse previsioni della immediata annotazione del decreto di apertura dell'amministrazione nei registri di cancelleria e dell'obbligo per il cancelliere di trasmettere il provvedimento all'ufficiale dello stato civile entro il termine di dieci giorni dal suo deposito (artt. 49 bis disp att. c.c.; 405, ultimo comma, c.c.)".
Il Giudice rileva altresì che:
- molti tribunali, compreso quello cui ap-partiene questo giudice, sono in grado di nominare ad horas, se neces-sario, l'amministratore di sostegno, ovvero di intervenire direttamente nei confronti dei medici curanti, attuando in tempi brevissimi la previsione di cui all'art. 405, 4° comma;
- appare non coerente con il sistema l'idea che, nominato anticipatamente, da parte del giudice tutelare, l'amministratore di sostegno, quest'ultimo possa poi instaurare con i medici, in una sopravvenuta situazione patologica del beneficiario, un rapporto autonomo ed esclusivo, assumendo immediatamente decisioni spesso definitive, per loro natura, rispetto al destino della persona divenuta incapace. Davvero non si vede come ciò possa avvenire in un quadro normativo connotato dalla costante presenza del giudice, il quale è, dalla legge vigente, chiamato ad intervenire, con provvedimenti autorizzativi, anche soltanto per legittimare la riscossione di capitali o la transazione di controversie, pur se modeste (v. artt. 411, 374 e 375 c.c.); e tanto meno - se possibile - si comprende come, nell'ambito di un sistema siffatto, le scelte di fine vita possano essere rimesse in via diretta ad un terzo sulla base di una mera nomina condizionata, avvenuta (in ipotesi, anche decine di anni prima) in una situazione di assoluta imprevedibilità del concreto atteggiarsi delle ipotetiche, future infermità.
Conclude il Giudice: "Non si vede, allora, come una risorsa per principio limitata, qual è la giurisdizione, possa essere snaturata, piegandola ad una funzione che non le è propria; senza che ciò - va soggiunto - sia in alcun modo giustificato, come si è cercato di porre in evidenza, da reali esigenze di tutela dei diritti, che non possano trovare differente soddisfazione. Appare invero del tutto sufficiente, ai fini della piena tutela dei fondamentali diritti di cui si discute, la innovativa previsione contenuta nell'art. 408, 1° comma: norma certamente suscettibile, per la sua natura e per gli interessi che mira a tutelare, di interpretazione estensiva; e che quindi sicuramente consente che alla designazione per iscritto di un amministratore, nella prospettiva di un'eventuale futura incapacità, si accompagni l'indicazione di direttive di carattere medico per il momento successivo alla nomina da parte del giudice; il quale dovrà necessariamente tenere conto, nella sua funzione autorizzativa, della volontà espressa dall'interessato nell'atto di designazione".
Risorse:
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