

I principi ispiratori della legge n°6 del 2004
La legge n° 6 del gennaio 2004 riforma il Codice Civile e trasforma il vecchio capitolo sulla "Tutela delle persone incapaci" in un nuovo capitolo titolato "Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonoma". La finalità della legge (art.1) è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana": per raggiungere tale obiettivo si istituisce una nuova misura di protezione giuridica, l'Amministrazione di Sostegno, e una nuova figura, l'Amministratore di Sostegno (AdS).
Prende così avvio una profonda trasformazione culturale che muove verso una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle effettive esigenze ed aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato di vita ed in grado di fornire garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità di agire della persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o dove risulta già sufficientemente "protetta" dall'ambiente sociale in cui vive, se non dalla stessa patologia.
La legge 6/2004 attiva così nuovi livelli di responsabilità, definisce nuovi ruoli e nuovi compiti: le famiglie sono chiamate ad essere protagoniste e ad assumere con competenza questo ruolo di Amministratori di Sostegno per il proprio componente fragile; i servizi sociali e sanitari sono tenuti a proporre il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno quando ne ravvisano la necessità e in sostituzione della famiglia; i giudici tutelari sono posti in connessione forte con famiglie e istituzioni; gli enti pubblici, gli enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc.), le organizzazioni di volontariato possono assumere una funzione attiva all'interno del sistema di protezione giuridica per la persona con disabilità assumendo il compito o sostenendo famiglie e volontari con azioni concrete; i singoli cittadini possono svolgere un importante impegno civile assumendosi la gestione delle amministrazioni di sostegno di chi non ha un famigliare in grado di provvedere.
All'interno del sistema in cui viviamo, sempre più articolato, complesso e con un bisogno di rappresentanza e/o sostituzione evidente, l'attivazione di una forma di protezione giuridica si rende necessaria per tutte le persone adulte, a vario titolo "fragili" (esiti di gravi patologie, patologie della terza età, disagio mentale, Alzheimer, coma e post-coma, tossicodipendenza, compulsività al gioco, ecc.). In molti casi, soprattutto per le persone con disabilità intellettiva, il bisogno è presente fin dal compimento della maggiore età e in questi casi può diventare anche risorsa per stimolare le famiglie alla progettazione del "dopo di noi nel durante noi".
Il contesto di intervento
Dall'analisi dell'esistente a quattro anni dall'applicazione della legge emergono in modo chiaro tre elementi:
La normativa regionale
La Regione Lombardia con la L.R. 3/2008 ha istituito presso le ASL gli "Uffici per la protezione giuridica delle persone fragili" e con la circolare attuativa n° 9 del 27 giugno 2008 ha fornito gli indirizzi per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento di tali uffici. La circolare ha indicato, tra i primi compiti di questi nuovi uffici, la possibilità di favorire e sviluppare rapporti con le organizzazioni del terzo settore per sviluppare una, o anche tutte, le azioni previste.
Ai piani di zona, con la delibera regionale n° 8551 del 3 dicembre 2008 (Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3° Triennio – 2009/201) è stata indicata la "possibilità che, in un'ottica di integrazione delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in virtù del rapporti intercorrenti tra le ASL e i Comuni nella progettazione della rete locale delle unità d'offerta sociali, le ASL ed i Comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica, avvalendosi della struttura posta all'interno del dipartimento ASSI" e, riprendendo le indicazioni della circolare 9 sottolinea la possibilità di favorire e sviluppare rapporti con le organizzazioni del terzo settore.
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